STATUTO
Il nostro sogno: una comunità nella quale ciascuno partecipa al bene comune
È costituita una fondazione denominata “Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta - ente filantropico", che potrà abbreviarsi in “Fondazione Comunitaria VDA”.
La Fondazione è regolata dal presente Statuto.
La Fondazione ha sede in Aosta (AO), Via San Giocondo n. 16.
Il Consiglio generale ha facoltà di modificare l’indirizzo all’interno del Comune e di istituire sedi operative all’interno della Regione Valle d’Aosta.
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente nell’ambito territoriale della Regione Valle d’Aosta.
La Fondazione esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui alla lett. u) dell'art. 5 del DLgs.117/2017, ovvero l’attività di beneficenza, di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
Essa potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito dell’attività di interesse generale.
A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità e in particolare di:
a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per il finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e dei beni di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della ricerca scientifica e delle altre attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità della Valle d’Aosta;
b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità
c) promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
d) assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione.
e) promuovere e attuare forme di collaborazione e integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità valdostana.
f) promuovere, gestire la raccolta, costituire fondi con finalità specifiche, in via sussidiaria, in occasione di eventi particolari, anche a favore di progetti nazionali e internazionali.
La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali a queste ultime, con i criteri e i limiti di legge.
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.
Tale patrimonio potrà essere alimentato con successive donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati, erogazioni e altre liberalità e contributi, di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione e abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
Queste donazioni potranno anche essere gestite in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori.
Il patrimonio potrà essere incrementato anche attraverso il conferimento di fondi di dotazione provenienti da Fondazioni già esistenti. In tal caso sarà costituito un fondo con proprio regolamento e avente la stessa denominazione della Fondazione originaria i cui frutti dovranno essere utilizzati rispettando il più possibile quanto stabilito dallo statuto di quest’ultima.
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. La gestione del patrimonio dovrà essere ispirata a principi di prudenza e corretta amministrazione, al fine di ottimizzare i risultati di gestione ed evitare dispersione di risorse.
E’ fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- redditi derivanti dal patrimonio;
- ogni eventuale contributo ed erogazione liberale da parte di terzi compresi enti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi e fini statutari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati, anche fiduciariamente, alla Fondazione;
entrate derivanti da eventuali attività diverse.
Organi della Fondazione sono:
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Presidente onorario,
- Il Comitato di nomina,
- il Consiglio generale,
- il Comitato esecutivo,
- il Segretario generale,
- l’Organo di controllo e Revisore legale dei conti,
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche statutarie di cui all’art. 5 sono gratuite, salvo diversa decisione del Consiglio generale.
Le spese documentate potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Comitato esecutivo.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi.
Il Presidente è nominato dal Consiglio generale, tra i propri membri, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio generale e il Comitato Esecutivo;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio generale e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con i terzi, le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
c) firma gli atti e le delibere del Consiglio generale e quanto occorra per l’esecuzione dei provvedimenti assunti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendessero necessarie;
d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio generale nella prima seduta successiva all’assunzione del provvedimento;
e) convoca il Comitato di nomina.
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra i propri membri.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, ed è dotato degli stessi poteri.
l Consiglio generale può nominare un Presidente Onorario, individuandolo fra le personalità che si sono distinte per la diffusione della cultura del Dono e lo sviluppo della Fondazione. Il Presidente Onorario partecipa, con facoltà di intervento, a tutte le riunioni del Consiglio generale. Egli non ha diritto di voto e non ha la rappresentanza legale della Fondazione.
Può essere delegato del Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell’attività della Fondazione.
Il Presidente Onorario resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato. Decade da qualunque organo statutario della Fondazione colui che sia chiamato a ricoprire la carica di Presidente Onorario.
Il Comitato di nomina è composto dalle seguenti autorità o da persone da loro delegate:
- Presidente della Fondazione Vda
- Compagnia di San Paolo di Torino;
- Vescovo della Diocesi di Aosta;
- Sindaco di Aosta;
- Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali (C.P.E.L.);
- Presidente della Camera di Commercio Valdostana delle Imprese e delle Professioni;
- Presidente del Consiglio Notarile di Aosta;
- Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la circoscrizione di Aosta;
- Portavoce del Forum regionale del Terzo settore;
- Presidente dell’Ente Gestore del Centro di Servizi per il Volontariato della Valle d’Aosta;
- Rettore dell’Università della Valle d’Aosta.
- Coordinatore del Gruppo Amici della Fondazione.
Il Comitato di nomina è convocato dal Presidente della Fondazione entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del Consiglio generale.
Ha il compito di stabilire il numero dei componenti il Consiglio generale e di nominarne i membri individuandoli tra le persone che riflettono la Comunità intera nei suoi vari aspetti, cercando di garantire la più ampia diversificazione in termini di provenienza, professione, sesso ed età.
Il Consiglio generale è composto da un numero minimo di 9 membri ad un massimo di 21, di cui non più dei 2/3 dello stesso genere e di cui almeno uno, al momento della nomina, di età inferiore a 35 anni.
I Consiglieri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità confacenti ai fini statutari.
Entro quindici giorni dalla scadenza del Consiglio generale, ottenute le nomine e accertata l’osservanza dello Statuto, il Presidente uscente provvederà a convocare una riunione del Consiglio generale portando all’ordine del giorno l’insediamento del nuovo Consiglio, l’elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Comitato Esecutivo.
I membri del Consiglio generale sono nominati senza vincolo di mandato.
Il Consiglio generale dura in carica quattro esercizi.
I membri del Consiglio generale scadono con l’approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla loro nomina e comunque con l’insediamento del nuovo Consiglio generale e possono essere rieletti
Se per qualsiasi ragione, uno o più consiglieri vengono a mancare, questi verranno sostituiti dal Consiglio generale; i nuovi consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio generale decade.
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:
- si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
- ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale o Comunale, ovvero siano componenti delle Giunte Regionali o Comunali.
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo n. 3 (tre) assenze ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
- l’aver subito condanne per reati finanziari, fallimentari e contro la persona;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità.
L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio generale.
Al Consiglio generale sono riservati i poteri di straordinaria amministrazione con particolare riguardo a tutti gli atti che riguardano il patrimonio della Fondazione.
È inoltre compito del Consiglio generale:
a) Eleggere il Presidente e nominare il Vice Presidente e i membri del Comitato Esecutivo;
b) Nominare il Segretario Generale della Fondazione;
c) Approvare entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo, nonché il Bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 114/2017;
d) Nominare avvocati, ad Iites et ad negotia, per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio;
e) Stabilire le direttive sulle modalità operative della Fondazione;
f) Stabilire le direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti d’utilità sociale e per coprire le spese operative della Fondazione;
g) Stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
h) Deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
i) Deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali Commissioni di lavoro e Gruppi di volontari composti anche da membri esterni al Consiglio generale;
j) Deliberare, con maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri in carica, eventuali modifiche dello Statuto;
k) Deliberare l’estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall’art. 19 del presente statuto;
l) Approvare eventuali regolamenti interni;
m) documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte dalla Fondazione con le modalità di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il Consiglio generale è convocato dal Presidente; si riunisce di norma ogni semestre, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio generale si riunisce presso la sede della Fondazione oppure in altro luogo che sarà indicato nell’avviso di convocazione.
Le adunanze del Consiglio generale possono svolgersi anche in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
L’avviso di convocazione del Consiglio, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito ai consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo lettera, telefax, messaggio di posta elettronica da recapitare al domicilio degli interessati: in caso d’urgenza, e ammessa la convocazione mediante, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno due giorni prima della data dell’adunanza.
Il Consiglio generale è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori che lo compongono, ove lo Statuto non richieda maggioranze più elevate.
Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio generale devono constare da verbale trascritto nell’apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio generale e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal segretario della seduta.
Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da non più di altri 5 membri, nominati dal Consiglio generale, su proposta del Presidente, tra i suoi componenti.
Al Comitato Esecutivo spettano i poteri di ordinaria amministrazione.
Il Comitato Esecutivo provvede all’investimento dei mezzi economici della Fondazione, in coerenza con le linee guida approvate dal Consiglio generale, così come cura il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui essa dispone anche mediante l’esercizio delle corrispondenti attività economiche nell’ambito delle direttive e delle deleghe conferite dal Consiglio generale.
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario, oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante avviso da recapitare agli interessati entro tre giorni dalla data dell’adunanza, mediante lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica: in caso d’urgenza, è ammessa la convocazione mediante, telefax o messaggio di posta elettronica entro ventiquattro ore dalla data fissata per la riunione.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere presente la maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono constare da verbale trascritto nell’apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal segretario della seduta.
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio generale e resta in carica per la stessa durata del Consiglio generale.
Al Segretario generale competono, su delega e sotto il controllo del Comitato Esecutivo, i poteri di ordinaria amministrazione.
Inoltre egli collabora:
- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato Esecutivo e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
Sottoscrive l’apertura e lo scioglimento dei Fondi.
Coordina il Gruppo dei sostenitori e dei volontari.
Il Segretario Generale cura altresì la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell’amministrazione.
Partecipa alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato Esecutivo, con parere consultivo, ma senza diritto di voto e ne predispone i relativi verbali.
L’organo di Controllo è nominato dal Consiglio generale e può essere monocratico o collegiale. In questo secondo caso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, uno dei quali assume la funzione di Presidente.
Dura in carica quattro esercizi i suoi membri possono essere riconfermati.
L’Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può' esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale, qualora obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità' alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Salvo quanto previsto dall’arti. 30, comma 6 del D.Lgs. 117/2017 il Consiglio generale, al ricorre dei limiti previsti per legge, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 117/2017.
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dal Consiglio generale e dura in carica tre esercizi.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme e deliberare quale organo d’appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.
Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri devono costatare da verbale trascritto su apposito libro e sono inappellabili.
La Fondazione, a supporto delle proprie iniziative, potrà avvalersi dell’attività gratuita di un gruppo di collaboratori volontari.
L’attività e il funzionamento del Gruppo dei volontari è demandato ad un apposito Regolamento approvato dal Consiglio generale.
L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Nei termini previsti dallo Statuto e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio generale approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
Al bilancio consuntivo deve essere allegata la relazione dell’Organo di controllo.
Al ricorrere dei presupposti di legge la Fondazione deve redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato nei modi e nei termini previsti per legge.
La Fondazione annualmente dovrà pubblicare e tenere aggiornati gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo.
La Fondazione dovrà tenere:
a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio generale in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
c) il registro dei volontari;
d) il libro delle adunanze dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali
Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio consuntivo, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, quando non destinati a incremento del patrimonio, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all’art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Entri del Terzo settore, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa il Consiglio generale provvede a nominare un liquidatore. Gli eventuali debiti verranno pagati con il patrimonio senza vincoli della fondazione, quindi si opererà in quota parte sugli altri fondi con la sola eccezione dei fondi destinati a singole persone con disabilità che potranno essere intaccati solo dopo aver utilizzato tutti gli altri.
In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, preferibilmente nel territorio della Regione Valle D’Aosta o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
Qualora esistano fondi con finalità specifiche, la quota parte del loro patrimonio residuo dovrà essere devoluta rispettando il più possibile le finalità stabilite alla costituzione di ciascun fondo.
- La nuova denominazione sociale avrà efficacia solo successivamente e per effetto dell’iscrizione della Fondazione al RUNTS.
- Con lo stesso termine cessano tutte le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall’adesione al regime delle ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del terzo settore.
- Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge in tema di fondazioni, nonché le disposizioni dettate dal DLgs 117/2017 Codice del Terzo Settore.
- L’efficacia delle disposizioni degli articoli modificati è sospensivamente condizionata alla decorrenza del termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017
Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus

Sede Legale e operativa:
Via San Giocondo, 16 - 11100 Aosta
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00
il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
Telefono: 0165-231274